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Il nuovo regime degli impatriati: le novità 2024

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    SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
  • 13 mar 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 1 ago 2024

Fisco


Con l'ultima ratifica del Decreto Legislativo n. 209/2023 (noto come D.lgs. "Legge sulla Fiscalità Globale"), emanato per dare attuazione alla delega per la riforma fiscale prevista dalla Legge 9 febbraio 2023 n.111, sono stati introdotti dei cambiamenti alle disposizioni riguardanti gli scambi internazionali. Oggetto di questo documento, il nuovo sistema dei cosiddetti "impatriati", delineato dall'articolo 5 del suddetto D.lgs. n. 209/2023, il quale ha ridefinito le norme del regime agevolato per i lavoratori desiderosi di trasferirsi in Italia.


IL REGIME DEGLI IMPARIATI ANTE D.LGS. N. 209/2023

Il regime agevolato per i cosiddetti lavoratori impatriati è stato significativamente modificato con il Decreto Legislativo n. 34 del 30 aprile 2019 (noto come Decreto Crescita), ampliando sia la sua portata soggettiva che oggettiva. Inizialmente introdotto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (Decreto Internazionalizzazione), il regime prevedeva una deduzione del 30% sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi prodotti in Italia per i lavoratori che trasferivano la residenza nel paese e soddisfacevano determinati requisiti.


Il regime favoriva anche i redditi d'impresa degli imprenditori individuali, equiparati ai lavoratori autonomi. La sua durata era di cinque anni dal trasferimento della residenza in Italia, con possibilità di proroga per altri cinque anni per i lavoratori con figli a carico o che acquistavano una proprietà residenziale in Italia. Inoltre, per i trasferimenti di residenza in alcune regioni del Centro e Sud Italia, la deduzione sul reddito si riduceva al 10%.


Tuttavia, con le modifiche apportate dal Decreto Crescita, il regime è stato ulteriormente ampliato e le condizioni di applicazione sono state riviste, fornendo un quadro più completo dell'agevolazione nel tempo.


IL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI

L'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023, noto come Decreto sulla Fiscalità Internazionale, ha abrogato le precedenti disposizioni per i lavoratori impatriati dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, introducendo un nuovo regime agevolativo più restrittivo sia in termini di detassazione sia per quanto riguarda i requisiti di accesso.


Secondo le nuove disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2024, i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia non concorrono più alla tassazione fino al 50% (in precedenza era il 70%), a condizione che si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni e non siano stati residenti fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti al trasferimento.


Il nuovo regime richiede che l'attività lavorativa sia prevalentemente svolta in Italia e che i lavoratori abbiano elevate qualifiche o specializzazioni. L'agevolazione è limitata a un reddito annuo di 600.000 euro.


Il nuovo regime si applica dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non viene mantenuta per almeno quattro anni, i benefici decadono e i redditi già goduti vengono tassati con gli interessi.


Inoltre, per i lavoratori con figli a carico, i redditi prodotti sono imponibili al 40% se il minore è residente in Italia.


Il prolungamento dell'agevolazione non è più previsto, tranne per i lavoratori che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 2024 e diventano proprietari di un'unità immobiliare residenziale entro il 31 dicembre 2023, per i quali è possibile godere dell'agevolazione per altri tre periodi d'imposta.


Infine, le condizioni e i limiti del regime de minimis si applicano all'agevolazione, come specificato dalle disposizioni del decreto.


IL REGIME TRANSITORIO PER I SOGGETTI CHE HANNO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ENTRO IL 31/12/2023

La recente disposizione introduce un regime transitorio speciale per coloro che, pur ottenendo la residenza fiscale in Italia nel 2024, si sono registrati all'anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2023. Per tali individui, come indicato dal paragrafo 9 dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023, le disposizioni più favorevoli del "vecchio regime degli impatriati" disciplinate dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 rimangono in vigore.


Di conseguenza, per tutti i lavoratori che hanno trasferito la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, la base imponibile per le imposte sui redditi sarà il 30% (ridotto al 10% nel caso di trasferimento della residenza in alcune Regioni del Centro e Sud Italia) del reddito prodotto, con l'unica condizione di impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni.


VECCHIO E NUOVO REGIME A CONFRONTO

La seguente tabella riporta le principali differenze in riferimento ai lavoratori che hanno trasferito la propria residenza anagrafica entro il 31.12.023, e pertanto rientrano nel “Vecchio regime impatriati”, ed i lavoratori residenti in Italia a partire dal 01.01.2024 soggetti alla disciplina del nuovo regime degli impatriati.




Trasferimenti di residenza anagrafica al 31.12.2023

(Vecchio Regime)




Trasferimenti di residenza dal 2024

(Nuovo Regime)


Residenza estera pregressa


2 periodi di imposta

3 periodi di imposta

6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia da soggetto/gruppo



7 periodi d'imposta, se il lavoratore è già stato in precedenza impiegato in Italia da soggetto/gruppo



Impegno a mantenere la residenza in Italia

2 anni

4 anni


Redditi oggetto di agevolazione

Reddito di lavoro dipendente e assimilato

Reddito di lavoro dipendente e assimilato

Redditi di lavoro autonomo

Reddito di lavoro autonomo "professionale"


Redditi d'impresa dell'imprenditore individuale



Entità del reddito agevolabile


Nessun limite

Limite annuo di 600.000 euro


In cosa consiste l'agevolazione?

Reddito imponibile al 30%

Reddito imponibile al 50%

Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia

Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore


Reddito imponibile al 50% per gli sportivi



Durata dell'agevolazione

5 periodi di imposta

5 periodi di imposta

(facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)

(5+3 con acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)


Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento

La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero

(con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)

o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo


Qualificazione o specializzazione


Nessuna

Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione


QUESTIONI APERTE

- La Non Registrazione presso l'AIRE: Secondo il nuovo regime per gli impatriati, stabilito dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 209/2023, in merito alla verifica della residenza estera pregressa, coloro che non si sono registrati presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono soggetti alle condizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di residenza delle persone fisiche. Tuttavia, non vi sono disposizioni riguardanti i soggetti residenti anagraficamente in Italia al 31 dicembre 2023, per i quali sarebbero applicabili le disposizioni transitorie, pur non essendo iscritti all'AIRE durante il periodo di permanenza all'estero. Questi soggetti, nonostante siano considerati contribuenti esteri per i periodi d'imposta precedenti al 2024, risultano anagraficamente residenti in Italia in via continuativa, anche per il periodo trascorso all'estero, a causa della mancata registrazione presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Si solleva quindi l'interrogativo se la mancata registrazione presso l'AIRE possa ostacolare l'accesso al regime transitorio per i lavoratori che hanno trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.


- Collegamento Temporale: La normativa non contiene disposizioni specifiche riguardanti un collegamento temporale tra il momento del trasferimento anagrafico in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa. In passato, sono state sollevate varie controversie tra contribuenti e autorità fiscali riguardanti questo collegamento temporale. La giurisprudenza ha sottolineato che la normativa non richiede un periodo minimo tra il trasferimento e l'inizio dell'attività, né un'analisi dei motivi che hanno spinto la persona a trasferirsi in Italia.


- Requisiti di Qualificazione: L'articolo 5, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo n. 209/2023 richiede esplicitamente che i lavoratori che intendono accedere all'agevolazione siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 e dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 stabilisce che i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione sono soddisfatti in caso di conseguimento di un titolo di istruzione superiore attestante il completamento di un percorso di almeno tre anni riconosciuto in Italia, o in caso di possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, limitatamente all'esercizio di specifiche professioni regolamentate.

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